STATUTO
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
È costituita l’associazione di volontariato denominata A VISO APERTO con sede provvisoria in Ascoli Piceno alla Via Milano, 3 c/o il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia: L. 266/91 e L.R. 48/95. L’associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2
Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 3
Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
Scopi dell’associazione
L’associazione ha per oggetto:
promozione dell'auto mutuo aiuto per la depressione e l'ansia;
favorire il benessere individuale, le relazioni sociali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse
strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) divulgazione e informazione sull'auto mutuo aiuto e i contenuti ad esso legati;
b) azioni di advocay per la tutela dei diritti dei cittadini;
c) attività di socializzazione, ludiche, ricreative;
d) ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari;
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che
rientrino nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o
prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre
associazioni e/o terzi in genere.
ARTICOLO 5
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e
comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano
le finalità e i principi statutari dell’associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro,
sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6
Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale
regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è
tenuto ad esplicitare la motivazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo
fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea
ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7
Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari
a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato
abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione
dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea
dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito
ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari,
hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto
espresso in assemblea.
ARTICOLO 8
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle
norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze
statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli
altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Il socio si impegna a collaborare attivamente, insieme agli altri soci, al perseguimento delle finalità sociali
secondo le sue capacità e attitudini.
ARTICOLO 9
Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio
Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col
suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le
seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
ARTICOLO 10
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
e) per morte.
ARTICOLO 11
Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
· l’assemblea generale dei soci;
· il consiglio direttivo;
· il presidente.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli
organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi
dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente
Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
ARTICOLO 12
Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti
generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti
gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’associazione in
regola con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 13
Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per
affissione nella Sede Sociale, tramite convocazione telematica o altri mezzi idonei di cui rimanga traccia.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno 15 giorni prima della data stabilita e dovrà
specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o
della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Presidente, dal
segretario o dai soci stessi.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta
giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Presidente, dal
segretario o dai soci.
ARTICOLO 14
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la
presenza di almeno 2/3 dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non
può avere più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola
assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà
nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della
meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza più uno
dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti
dal voto.
ARTICOLO 15
Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale
o con voto segreto.
L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e
discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori
composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno
essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la
sua quota di adesione.
ARTICOLO 16
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti;
in sede ordinaria:
1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del
consiglio direttivo;
2. fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché
la penale per i ritardati versamenti;
3. approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
4. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto
all’ordine del giorno;
in sede straordinaria:
5. eliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
6. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine
del giorno;
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo prima
dell'invio della convocazione, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno
dell’assemblea.
ARTICOLO 17
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il
compito di:
- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e
secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del
Consiglio Direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza
dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che
interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e
dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 18
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno
della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle
elezioni del Consiglio.
A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale
sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina
del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di
ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari
almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in
carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza
qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione,
salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni
nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 19
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto,
almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la
convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta
telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.
In particolari casi di necessità ed urgenza le
consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni
del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima
riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
In
caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia
opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni
persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire,
a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per
conto dell’Associazione.
ARTICOLO 20
Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in
giudizio, l’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei
terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del
Consiglio Direttivo regionale.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente
in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del
Presidente.
ARTICOLO 21
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione
a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 22
Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
· dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata
dall’assemblea ordinaria;
· dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo;
· da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
· da versamenti volontari degli associati;
· da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in
genere;
· da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazioni;
· da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
· da donazioni e lasciti;
· da contributi di imprese e privati;
· da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle
istituzionali";
· da rimborsi derivanti da convenzioni.
ARTICOLO 23
Destinazione degli avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 24
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione
è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 25
Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al
versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
E’
comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari
ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti
per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi
rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di
recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato
all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo
particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 26
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo
del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che
precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo
richiedano.
ARTICOLO 27
Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 28
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che
possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà
secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente
del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
ARTICOLO 29
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.